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Atto Costitutivo dell'Associazione |
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domenica 05 novembre 2006 |
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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA ““BLESS CHILDREN’S FOUNDATION”
ART. 1)
E’ costituita, ai sensi della legge 266/91, fra i suddetti comparenti l’Associazione di Volontariato denominata “BLESS CHILDREN’S FOUNDATION”
ART. 2)
L’associazione ha sede a Roma in Via di Valtellina, 29 Roma, e un'altra sede a Cisterna di Latina, via Leonardo da Vinci, 36 04012 Cisterna di Latina (LT)
ART. 3)
L’associazione ha come scopo di: a) (aiutare i bambini che soffrono, specialmente quelli in paesi in via di sviluppo; b) promuovere assistenza umanitaria in qualsiasi forma alle persone che ne hanno bisogno nel territorio italiano e all’estero; c) promuovere i rapporti e gli scambi culturali tra i popoli; d) avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio; e) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e sociale;
ART.4)
L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5)
L’associazione avrà come principi fondamentali la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce: l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, la sovranità dell’Assemblea dei Soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione all’Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai Soci.
ART. 6)
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. _______ membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche: Presidente Vicepresidente Consigliere
ART. 7)
Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.
ART. 8)
Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite assemblee dei Soci.
ART. 9)
L’Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di apportare tutte le eventuali modifiche al presente Statuto richieste in sede di registrazione.
ART. 10)
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita. La registrazione è richiesta in esenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91. |
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Ultimo aggiornamento ( mercoledì 29 ottobre 2008 )
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